Giurisprudenza e Prassi

AVVIO DEL PROCEDIMENTO - REVOCA ATTI DI GARA - POTERE AUTOTUTELA LEGITTIMO DELLA PA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

E’ noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicchè essa “ - dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati).

Ovviamente, per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario (in termini, TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 8613/2016 nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2244/2010). Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinques della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d’interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione I, n. 2587/2016 e la giurisprudenza ivi citata).

Ciò posto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione – ad opera del citato Paragrafo 3 - punto 3.2 del Disciplinare di gara - della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, ben può giustificare il mutato interesse dell’Amministrazione rispetto all’affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.

Conclusivamente la revoca del bando di gara disposta l’Amministrazione con il provvedimento impugnato va ritenuta legittima, con conseguente rigetto del ricorso, mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite



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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...