Giurisprudenza e Prassi

REVOCA FINANZIAMENTO PER INSERVIBILITÀ OPERA E RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO PER GLI AUSILIARI

CONS. STATO Sentenza 2024

In tema di finanziamenti pubblici, la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi connessi alla realizzazione dell'opera finanziata grava esclusivamente sull'ente beneficiario nei confronti dell'amministrazione erogatrice. Pertanto, l'inservibilità tecnica dell'opera, anche se derivante da errori progettuali o esecutivi di soggetti terzi incaricati dal beneficiario, legittima la revoca integrale del finanziamento, trovando applicazione il principio della responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 del codice civile.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)