Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMO IL RITIRO DEGLI ATTI DI GARA IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza
2026
Il ritiro degli atti di gara adottato in una fase antecedente al provvedimento conclusivo di assegnazione non è ascrivibile ad attività di secondo grado ex art. 21-quinquies L. 241/1990, atteso che il partecipante idoneo in graduatoria vanta solo un'aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento.
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