ESCLUSO L'INDENNIZZO PER REVOCA DI ATTI DI GARA PRIVI DI EFFICACIA NEGOZIALE (21.1BIS)
In tema di appalti pubblici, la revoca legittimamente esercitata dalla stazione appaltante su atti di gara generali o endoprocedimentali (quali bando o lettera di invito), qualora intervenga prima della fase di presentazione delle offerte, non comporta l'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies, comma 1-bis, della L. n. 241/1990. Ciò in quanto in tale fase preliminare non è ancora sorto alcun vincolo negoziale né è ravvisabile un affidamento tutelabile del concorrente prequalificato alla prosecuzione della gara, restando la posizione dell'operatore economico limitata a quella di mero partecipante potenziale, inidonea a fondare una responsabilità risarcitoria o indennitaria dell'amministrazione.
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