Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSO L'INDENNIZZO PER REVOCA DI ATTI DI GARA PRIVI DI EFFICACIA NEGOZIALE (21.1BIS)

CONS. STATO Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la revoca legittimamente esercitata dalla stazione appaltante su atti di gara generali o endoprocedimentali (quali bando o lettera di invito), qualora intervenga prima della fase di presentazione delle offerte, non comporta l'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies, comma 1-bis, della L. n. 241/1990. Ciò in quanto in tale fase preliminare non è ancora sorto alcun vincolo negoziale né è ravvisabile un affidamento tutelabile del concorrente prequalificato alla prosecuzione della gara, restando la posizione dell'operatore economico limitata a quella di mero partecipante potenziale, inidonea a fondare una responsabilità risarcitoria o indennitaria dell'amministrazione.

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