LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE SE L'OPERATORE DICHIARA L'INSOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA (183.15)
La revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 è legittima qualora l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dichiari l'insostenibilità del proprio Piano Economico Finanziario e richieda revisioni dei prezzi o varianti sostanziali non compatibili con la par condicio dei concorrenti. In tale contesto, il mutamento del quadro regolatorio o organizzativo dei servizi, derivante da rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza, costituisce una valida sopravvenienza di interesse pubblico che giustifica il ritiro dell'aggiudicazione senza riconoscimento di indennizzo.
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