LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER SOPRAVVENIENZA IMPREVEDIBILE CHE IMPEDISCE IL FINANZIAMENTO
In tema di appalti pubblici, la revoca dell'aggiudicazione definitiva conseguente alla rinuncia forzata a un finanziamento per impossibilità di rispettare il cronoprogramma, determinata da tempi tecnici imprevedibili per lo spostamento di sottoservizi da parte di terzi, non configura un'ipotesi di risarcimento del danno ma esclusivamente di indennizzo. Tale indennizzo, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, deve essere limitato al danno emergente, quantificabile nelle spese vive sostenute dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura di gara.
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