Giurisprudenza e Prassi

ENTI LOCALI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – GIURISDIZIONE G.O. IN CASO DI CONTROVERSIE

TAR EMILIA SENTENZA 2022

Per consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo del giudice del riparto, da un lato, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo dev’essere individuata non già in base al criterio della prospettazione della domanda ma alla stregua della causa petendi o petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 settembre 2013, n. 21677; 25 giugno 2010, n. 15323); dall’altra la procedura di selezione avviata da una p.a. per il conferimento di un incarico non ha carattere concorsuale, ove si articoli secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore ma la scelta di un professionista nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei, con la conseguenza che tutte le relative controversie attinenti a tale procedura ovvero al provvedimento finale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa un’attività vincolata di carattere meramente ricognitivo, concernente la verifica dell’esperienza e dei titoli professionali dei candidati fissati a monte dal legislatore, rispetto alla quale sussistono posizioni di diritto soggettivo (in termini e da ultimo, Tar Catanzaro, sent. 873/2022 del 20.5.2022).

Nel caso di specie, venendo in rilievo, per un verso, una procedura di nomina di stampo meramente automatica e senza alcuna valutazione di profili comparativo-abilitativi; e, per altro verso, emergendo profili di status in ragione di condizioni soggettive di rilevanza per la nomina de qua, emerge con evidenza l’assenza di profili autoritativi con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria sulla relativa controversia.

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