Giurisprudenza e Prassi

SILENZIO DELLA S.A. ALLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO PREZZI DELL'O.E.: ILLEGITTIMO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Con riferimento specifico alla natura della posizione giuridica azionata dalla ricorrente e alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale rileva che l’art. 133 comma 1 lettera e.2) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.

Ne consegue la sussistenza ex art. 133 c.p.a. della giurisdizione del giudice adito in ragione della supremazia che caratterizza la posizione della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di revisione dei prezzi di cui agli artt. 115 d. lgs. n. 163/06 e 6 l. n. 537/93 ed, oggi, di cui all’art. 26 d.l. n. 50/22 e della conseguente natura di interesse legittimo riconoscibile alla pretesa dell’appaltatore (per la giurisdizione del giudice amministrativo in tali fattispecie, da ultimo Cass. SS.UU. n. 3935/22, Cons. Stato n. 1069/24, TAR Campania - Napoli n. 5058/23, TAR Lazio – Roma n. 16876/22).

Per questi motivi, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal C. in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22, è fondata e merita accoglimento.

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DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...