Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI: LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA RILEVAZIONE DEI DATI DEVE GARANTIRE AFFIDABILITÀ STATISTICA E COERENZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione (art. 1-septies d.l. n. 73/2021), è illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento ministeriale che riporti variazioni percentuali prive di piena attendibilità statistica a causa di una non corretta applicazione dei metodi di revisione dei dati e dell'omesso confronto tra fonti istituzionali divergenti.

"La relazione di verificazione ha dunque, nelle conclusioni, rilevato che «i dati riportati nel decreto ministeriale 4 aprile 2022 e le relative variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione non possono ritenersi pienamente attendibili e richiedono ulteriori approfondimenti, in particolare riguardo : - la definizione e rappresentatività del campione di dati utilizzato; - la trasparenza dei criteri di esclusione e normalizzazione; - e la verifica indipendente dei risultati attraverso provider esterni o fonti statistiche alternative».

[...]

Detto in altri termini, il disallineamento dei dati, diffuso e consistente, evidenzia la sussistenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati, che avrebbero richiesto un maggiore rigore nella fase istruttoria.

[...]

Per costante giurisprudenza, il giudice che abbia disposto una verificazione tecnica, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del verificatore che (come nel caso di specie) nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, seppure non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2025, n. 485; V, 15 aprile 2025, n. 3236).

In ogni caso, merita evidenziare come proprio le Linee guida, disciplinando la “fase di revisione”, pongano in evidenza modi di riconoscimento delle criticità della “fase di rilevazione”, tra cui si collocano differenze significative (definite soglie di allerta) di difformità dei dati raccolti dai soggetti rilevatori, prevedendosi meccanismi di correzione del dato anomalo."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)