Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI: FINALITA' APPLICATIVE E LIMITI

TAR VENETO SENTENZA 2025

Si deve premettere che il citato articolo 27 del d.l. n. 50 del 2022, nel testo modificato dall’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 198 del 2022, convertito con l. n. 14 del 2023, nel primo comma consente ai concessionari di cui all’art. 142, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e a quelli di cui all’art. 164 comma 5, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016, nel cui quadro si colloca la fattispecie in esame) di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Il secondo comma, il cui testo è rimasto inalterato sia in sede di conversione sia nei successivi aggiornamenti della disposizione, stabilisce, poi, che “il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.

Come traspare dal dato testuale, la revisione straordinaria dei prezzi costituisce uno strumento compensativo destinato ad operare esclusivamente in virtù dell’approvazione da parte dell’Amministrazione concedente, all’esito di un’istruttoria avviata su istanza del concessionario (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 gennaio 2022, n. 816) che ha ad oggetto non già la vicenda esecutiva dell’appalto ma, come ben chiarito dalla relazione illustrativa che ha accompagnato l’adozione del decreto legge citato, la mera corrispondenza dell’aggiornamento delle voci del quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, ai nuovi prezzi di riferimento desunti dal prezziario regionale.

Una volta approvato, il nuovo quadro economico viene così a determinare anche “il riferimento ai fini dell’ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento” (cfr. relazione illustrativa, p. 26), senza però influire, come sembrerebbe erroneamente paventare il Comune, sull’effettività delle verifiche riguardanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché, in particolare, sulle future determinazioni relative alla “mancata conclusione dei lavori, confermata anche dal collaudatore” e all’applicazione delle eventuali penali dovute per i “molteplici disservizi riscontrati”, oggetto di contestazione nella nota n. 6484 del 2024, impugnata (e, peraltro, contraddetta anche sotto tali specifici aspetti) nel ricorso introduttivo.

Entro questa cornice di principio, le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune non appaiono, quindi, pertinenti al particolare procedimento di approvazione della revisione straordinaria dei prezzi proposta dalla concessionaria, proprio perché dirette ad acquisire dati gestionali ed elementi contabili afferenti all’esecuzione del contratto che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del nuovo quadro economico rispetto al prezziario regionale aggiornato, condizione indefettibilmente richiesta ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione ai sensi dell’art. 27, d.l. n. 50 del 2022.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;