Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE DEI PREZZI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO IN PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITA' ALLA P.A. (60)

TRIBUNALE DI TORINO SENTENZA 2024

E' vero che l'art. 133, primo comma, lett. e) n.2, del Codice del Processo Amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le "controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 commi 3 e 4 del d.lgs. 163/2006", e questo perché, in un'ottica di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, è apparso preferibile concentrare in un'unica autorità giurisdizionale le decisioni in materia.

Questa ratio, però, sussiste solo laddove la revisione dei prezzi dipenda da valutazioni discrezionali rimesse alla P.A., e non ove invece sia disciplinata in modo univoco dalle disposizioni contrattuali, anche nel quantum (è questo il principio espresso anche di recente da Cass. Sez. U. Ordinanza n. 35952 del 22/11/2021, "Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), N. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria").

Questo è quello che avviene nel caso di specie, in cui la regola contrattuale prevede semplicemente un adeguamento ISTAT, senza lasciare alcuna discrezionalità alla stazione appaltante.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;