NEGATA LA COMPENSAZIONE PREZZI PER RINCARI MATERIALI ANTECEDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
È legittimo il diniego di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1-septies D.L. 73/2021 qualora l'appaltatore pretenda di essere indennizzato per incrementi dei prezzi verificatisi nell'anno 2021 a fronte di un contratto d'appalto sottoscritto solo nell'anno 2022; la disciplina emergenziale di settore presuppone infatti che il contratto fosse in corso di esecuzione durante il periodo di rilevazione degli aumenti eccezionali, non potendo l'operatore economico aver impiegato materiali soggetti a rincaro in un periodo antecedente all'inizio dei lavori.
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