MANDATO SPECIALE NECESSARIO PER LA RINUNCIA FORMALE AL RICORSO
Ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., è necessario che l'atto di rinuncia sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di un apposito mandato speciale, non essendo sufficiente il mandato a margine del ricorso anche se comprensivo del potere di rinunciare. Qualora manchi tale requisito formale, ma risulti comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, l'atto può essere qualificato come istanza di improcedibilità ex art. 84, comma 4, c.p.a.
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