INAPPLICABILITÀ DELLA REVISIONE PREZZI ALLA MANUTENZIONE QUALIFICATA COME APPALTO DI LAVORI (44.4)
In tema di appalti pubblici, la distinzione tra servizi e lavori di manutenzione dipende dalla prevalenza di un'azione di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi); qualora l'intervento implichi attività di costruzione, ristrutturazione o recupero incidente sullo stato fisico del bene, l'appalto è di lavori ed è soggetto al divieto di revisione dei prezzi previsto dalla normativa speciale ratione temporis applicabile, restando inapplicabile la disciplina della revisione periodica prevista per i servizi dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994.
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