Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto
2025
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., essendo venuta meno l'utilità della sentenza per il soggetto istante.
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