Giurisprudenza e Prassi

DOMANDA DI COMPENSAZIONE PER CARO MATERIALI - E' ILLEGITTIMO IL SILENZIO DELLA P.A.

TAR CAMPANIA SENTENZA 2022

La giurisdizione esclusiva comporta il concorso di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, con la conseguenza che la pretesa dell’interessato – come nel caso di specie – all’espletamento dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi esige la formulazione di un’istanza all’Amministrazione e, in caso di inerzia, la proposizione dell’azione avverso il silenzio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13/7/2022 n. 5920 tra le altre dello stesso tenore: “Lo schema procedimentale descritto comporta, dunque, che il privato contraente, in relazione all'esercizio di tale potere, potrà avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso revisionale e che, nel primo caso, ne stabilisce anche l'importo. […] In caso di inerzia da parte della Stazione Appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione ed ottenere, se del caso, una pronuncia che imponga all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di revisione dei prezzi”).

Tanto chiarito, va osservato che la domanda di revisione dei prezzi è stata presentata entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 1-septies, co. 4, del cit. D.L. n. 73/2021 (“quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1”, avvenuta nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021).

Il presente ricorso è altresì proponibile, essendo stato promosso con atto notificato il 5/10/2022, entro l’anno (di cui all’art. 31, co. 2, c.p.a.) dalla formazione del silenzio sull’istanza del 30/11/2021, formulata con PEC ricevuta dalla Provincia di C. nella stessa data (applicandosi l’ordinario termine per provvedere di trenta giorni, ex art. 2 della legge n. 241/90).

Non risultando adottato alcun provvedimento, nel caso di specie va affermata la fondatezza della pretesa a ottenere che la Provincia di C. fornisca espressamente all’interessato una risposta (indipendentemente dal contenuto della determinazione conclusiva).

Per tali considerazioni l’azione promossa è meritevole di accoglimento, spettando alla Provincia di C. di avviare ed espletare l’istruttoria e di dare riscontro all’istanza della ricorrente del 30/11/2021, determinandosi con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;