Giurisprudenza e Prassi

COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI: PRINCIPALI DIFFERENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, mentre nel sistema della revisione prezzi l’eventuale compenso in aumento è calcolato dopo che sia stata detratta una franchigia del 10% sul prezzo complessivo d’appalto, nella compensazione di cui all’art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006 la base di calcolo è costituita non già dal prezzo complessivo dell’opera, bensì dal maggior costo dei materiali, come rilevato annualmente con decreto ministeriale. La compensazione ha luogo, quindi, a prescindere dalla circostanza che l’aumento superiore al 10 per cento del singolo materiale si rifletta nella stessa percentuale sul prezzo totale dell’appalto, rendendo in tal modo il meccanismo più conveniente per l’appaltatore rispetto a quello disciplinato dall’art. 1664, comma 1, c.c.

La ratio dell’istituto, semplicemente, è quella di compensare l’appaltatore in caso di aumento dei prezzi dei materiali per cause imprevedibili ed eccezionali al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli patiti dall’appaltatore che superano l’alea ritenuta tollerabile. L’istituto della compensazione non può quindi compendiarsi unicamente nell'esigenza di tutelare l'amministrazione contro il rischio di scompensi nella erogazione della spesa. Esso partecipa, soprattutto, della finalità di attualizzare, nell'interesse dell'appaltatore, il prezzo dei materiali ove lo stesso superi, nel tempo necessario all'esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilità.

Non si può verificare alcuna “surrettizia” introduzione di un meccanismo revisionale attesa la differente natura dei due istituti. Con la compensazione si integra l’importo contrattuale sui prezzi delle prestazioni già effettuate, mentre con la revisione l’integrazione è riconosciuta sui prezzi delle lavorazioni da effettuare. La revisione è un sistema che permette di aggiornare il prezzo complessivo di un contratto pubblico durante la sua esecuzione.

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DECRETO: il presente provvedimento;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;