Giurisprudenza e Prassi
LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NON COSTITUISCE UN DIRITTO POTESTATIVO DEL CONCESSIONARIO (165.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Nelle concessioni di servizi, gli interventi di riequilibrio economico-finanziario hanno carattere eccezionale e non possono tradursi in una sterilizzazione delle perdite o in una neutralizzazione del rischio operativo assunto dal concessionario. L'obbligo di rinegoziazione non garantisce al privato il diritto a una revisione secondo condizioni unilateralmente ritenute soddisfacenti, in quanto la mancanza di accordo tra le parti trova il suo unico sbocco legale nel recesso dal contratto.
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