INESISTENZA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NELLA CONCESSIONE (165.6)
In tema di concessioni di servizi, il riequilibrio economico-finanziario non configura un obbligo automatico della stazione appaltante né un diritto del fornitore, bensì un'evenienza rimessa al raggiungimento di un comune accordo tra le parti. Qualora le trattative non vadano a buon fine, il rimedio per il concessionario è limitato all'esercizio del diritto di recesso dal contratto, restando preclusa al giudice amministrativo la possibilità di sostituirsi alle valutazioni discrezionali e all'autonomia negoziale dell'amministrazione concedente nella rideterminazione del contenuto economico del rapporto.
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