SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELL'ENTE CHE, PUR CONSAPEVOLE DI CAUSE OSTATIVE ALL'APPALTO, PROSEGUA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE, NASCONDENDO LE CRITICITÀ ALL'AGGIUDICATARIA
La responsabilità precontrattuale si configura a prescindere dalla valutazione di legittimità del provvedimento amministrativo.
"È risaputo che la responsabilità precontrattuale della P.A. ben può configurarsi anche a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento amministrativo, siccome collegata al comportamento della P.A. che, violando i doveri di correttezza e buona fede, abbia negativamente inciso sulla libertà negoziale del privato e leso il suo legittimo affidamento (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. III, 5/7/2024 n. 5959).
Ebbene, nella specie non sembra dubbio al Collegio che la P.A. abbia agito da cattivo ‘contraente’, avendo tenuto nel corso della procedura evidenziale, nei confronti del consorzio aggiudicatario, un comportamento complessivamente scorretto e lesivo del legittimo affidamento ingenerato nella (completa) esecuzione della commessa, per avere il Comune [...] serbato una condotta rivelatasi, per un verso, gravemente negligente, e per altro verso colpevolmente inerte.
Il Comune, infatti, anche se ampiamente a conoscenza della carenza della disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera (disponibilità erroneamente attestata dallo stesso Ente in sede di domanda di finanziamento P.N.R.R.), ha consapevolmente e colposamente proceduto sia all’aggiudicazione della gara, che concerneva un intervento da compiere proprio sulle dette aree, sia al successivo affidamento del servizio di progettazione. E l’Ente ha proceduto, altresì, alla revoca della gara soltanto dopo ben 20 (venti) mesi dall’acquisita conoscenza della grave criticità sopra indicata, e solo in esito alla definizione di un contenzioso giurisdizionale promosso dal Consorzio per vincerne l’inerzia e accertarne l’obbligo di stipulare il contratto di appalto, ovvero ottenere quantomeno la ‘liquidazione’ dell’attività di progettazione ormai ultimata e approvata: cfr. sentenza di questa Sezione n 3/4/2025, n. 2792.
Invero, gli atti di causa evidenziano che, a fronte di rilevanti circostanze ostative alla realizzazione dell’opera, conosciute sin dal settembre 2023 – e ascrivibili in toto alla negligenza dell’Ente, non avvedutosi di non avere alcun titolo dominicale sulle ‘aree di intervento’ –, lo stesso Comune sia rimasto però colpevolmente silente e abbia coltivato ulteriormente la procedura di gara, sì da informare l’aggiudicatario della sussistenza di ragioni impeditive all’esecuzione della commessa solo con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del maggio 2025.
Sussiste pertanto con evidenza, ad avviso del Collegio, un “affidamento tutelabile in via risarcitoria” in capo al Consorzio, trovando esso il suo fondamento in “una situazione di apparenza costituita dall’amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 29 novembre 2021, n. 20).
[...]
come più volte affermato dalla giurisprudenza, che, “nel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto” (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 12/07/2021, n. 5274)."
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