REQUISITI MINIMI RICHIESTI OFFERTA - MANCATO RISPETTO - LEGITTIMA ESCLUSIONE
E' costante nella giurisprudenza, della quale offre un ampio spaccato il raggruppamento ricorrente, l’indirizzo secondo il quale la difformità tra quanto offerto dall’operatore economico che partecipa ad una gara e i requisiti minimi della prestazione richiesta dalla stazione appaltante integra una ipotesi di aliud pro alio meritevole di essere sanzionata con l’espulsione dalla gara, pure in difetto di espressa previsione nella legge di gara. Ciò in quanto le caratteristiche essenziali delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura, non essendo ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, minimo che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta.
Ancora di recente il T.A.R. Milano (sez. II, sentenza del 6.4.2021, n. 880), in linea con l’indirizzo di cui s’è dato conto, ha ricordato che “le caratteristiche essenziali ed indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale ad individuare l’essenza stessa della res richiesta; né depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di pe sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso”.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui