Giurisprudenza e Prassi

TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESLUSIONE: NON OPERA PER I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (10)

TAR TOSCANA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, l’apposizione di firme non valide - né digitali, né analogiche - ha reso impossibile stabilire la paternità del documento e individuare la data certa della sua sottoscrizione.

Ciò significa che la ricorrente non ha provato di possedere il requisito tecnico-professionale di partecipazione previsto dalla legge gara e dalla legge regionale più volte citata sin dal momento della presentazione dell’offerta.

L’esclusione della omissis, pertanto, è stata disposta in modo legittimo, per carenza di un requisito di partecipazione, in ossequio a quanto espressamente previsto dai punti 4.3. e 24 del disciplinare.

E comunque, anche a voler prescindere dal puntuale contenuto di queste disposizioni, l’espulsione dell’aggiudicataria provvisoria sarebbe stata comunque legittima, poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera per i requisiti di partecipazione, che consentono all’Amministrazione, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, di effettuare la propria selezione solo tra soggetti che possiedano determinate caratteristiche, risorse ed esperienze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9394 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta invero di presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara ammessi dall’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, a tenore del quale “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.

La trasmissione del DVR a mezzo PEC o la coincidenza delle immagini delle firme con le firme autografe originali sono circostanze irrilevanti che non rendono valida la sottoscrizione e non possono dimostrare né la paternità del documento, né la data della sua formazione e sottoscrizione, in epoca antecedente alla partecipazione alla gara.

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