Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE: VA GARANTITO IL FAVOR PARTECIPATIONIS

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, la clausola, giova subito evidenziarlo, che prevede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, quello di “aver eseguito, nel triennio precedente all’indizione della presente procedura di gara, almeno n. 2 contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati” con la precisazione che “[p]er contratto analogo si intende la realizzazione di indagini statistiche campionarie, con numerosità campionaria effettiva non inferiore a 5.000 interviste valide, condotte con tecnica C.A.P.I./C.A.W.I. aventi ad oggetto fenomeni socioeconomici e preferibilmente con oggetto riconducibile alle professioni” (la stessa previsione è riportata all’art. 11 del capitolato tecnico; doc. 23-ter res.).

Ad avviso delle società ricorrenti ciò significherebbe che ogni concorrente debba dimostrare il previo svolgimento di almeno due programmi negoziali aventi ad oggetto la realizzazione di indagini statistiche campionarie, ciascuno dei quali attuato con tecnica mista C.A.P.I./C.A.W.I.; così interpretata la clausola, l’r.t.i. controinteressato non sarebbe in possesso del requisito, in quanto uno dei due contratti dichiarato in sede di presentazione della domanda è stato eseguito esclusivamente con la prima tecnica e non anche con la seconda (non è invece in contestazione che l’altro contratto abbia riguardato anche la tecnica C.A.W.I.).

La tesi non può essere condivisa.

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In primo luogo, la stessa stazione appaltante, nel rispondere a una specifica domanda di chiarimenti sul punto (quesito n. 3: “[…] se il requisito di capacità tecnico professionale si ritiene soddisfatto qualora i contratti pregressi abbiano riguardato anche solo una tecnica di indagine singolarmente, ‘CAPI’ oppure ‘CAWI’, oppure se è da intendersi la tecnica mista ‘CAPI’ e ‘CAWI’ simultaneamente, per entrambi i contratti”), ha prospettato che “I due contratti analoghi richiesti devono complessivamente aver previsto l’utilizzo della tecnica C.A.P.I. e C.A.W.I. e per ciascuno di essi deve sussistere una numerosità campionaria effettiva non inferiore a 5.000 interviste valide”. La risposta, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, è perspicua nel riferire l’esperienza sull’impiego delle due tecniche ai contratti “complessivamente” considerati, precisando poi che l’esecuzione di “ciascuno di essi” deve invece avere coinvolto un certo numero di intervistati (e ciò si spiega agevolmente con l’esigenza di tenere conto soltanto di pregresse esperienze connotate da una certa significatività, ossia che presentino l’attitudine a dimostrare la conoscenza del metodo).

In secondo luogo, soccorre il principio di massima partecipazione alle procedure di gara (art. 10, co. 3, Codice dei contratti pubblici), che lumeggia la nozione di “contratti analoghi” in senso ampliativo, di modo che il requisito esperienziale può dirsi integrato se le prestazioni svolte rientrano “nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione”, non essendo invece richiesto che il servizio svolto sia identico a quello da affidare (ex plur., Cons. Stato, sez. V, 2.4.2024, n. 3007). L’interpretazione fatta propria dalla stazione appaltante è dunque quella che meglio contempera l’esigenza di selezionare un operatore qualificato con il favor partecipationis, giacché consente, in modo ragionevole e proporzionato, una verifica complessiva delle esperienze maturate dall’operatore, senza limitare lo scrutinio al singolo contratto.

In terzo luogo, non è contestato tra le parti che già in relazione alla precedente gara per l’affidamento della medesima “indagine campionaria sulle professioni” (c.d. prima wave), aggiudicata alla ricorrente OMISSIS (in raggruppamento con la OMISSIS), l’OMISSIS aveva parimenti precisato, a fronte di un’analoga clausola della lex specialis, che “[p]er servizi analoghi si intendono indagini eseguite con entrambe le tecniche anche se non utilizzate nella medesima rilevazione. Chi dovrà realizzare il servizio deve comunque avere esperienza di indagini condotte sia con tecnica CAPI che con tecnica CAWI” (p. 9, mem. r.t.i. Doxa del 21.3.2025). Tale aspetto assume rilievo nel contesto delle argomentazioni sin qui svolte, giacché può ragionevolmente presumersi che, se la stazione appaltante avesse davvero voluto restringere la platea dei soggetti legittimati a partecipare alla gara secondo l’interpretazione prospettata dall’r.t.i. ricorrente, sarebbe intervenuta sulla formulazione della predetta clausola al fine di manifestare la differenza rispetto alla precedente procedura (quantomeno per un’esigenza di clare loqui, funzionale alla tutela della fiducia – v. art. 2 del Codice – riposta dagli operatori nella coerenza dell’attività amministrativa).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...