Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE (10.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
In presenza di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudice amministrativo è tenuto a sospendere il giudizio pendente qualora la contestazione del difetto di giurisdizione non sia prima facie infondata, specialmente laddove la controversia riguardi servizi prestati da una società per azioni pubblica in regime di concorrenza di mercato, la cui natura pubblicistica o privatistica richieda un chiarimento definitivo dell'organo regolatore della giurisdizione.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

