LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO NEI CONTRATTI PUBBLICI: DIFFERENZE
Per questo collegio, giova sottolineare che la quaestio iuris oggetto del presente giudizio non attiene alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (per la quale cfr. Cons. Stato, V, 24 gennaio 2023, n. 783), bensì a quella tra lavoro autonomo e lavoro c.d. parasubordinato, che è pur sempre una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. Quest’ultima è, in casi quale quello di specie, l’elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d’opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d’opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il preponente/committente, per contribuire alle finalità cui esso mira (cfr., in massima, Cass. sez. II, 6 maggio 2004, n. 8598, nonché, tra le altre, Cass. 25 giugno 2007, n. 14702).
In conclusione, non è in discussione la libertà di organizzazione imprenditoriale che la stazione appaltante deve riconoscere – e nell’appalto de quo ha riconosciuto – all’operatore economico concorrente, vigendo nel settore dei pubblici appalti comunque il “principio di autonomia dell'imprenditore (che discende dal principio costituzionale della libera iniziativa privata di cui all'art. 41 Cost.), il quale organizza e predispone autonomamente le risorse e i mezzi idonei e necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali oggetto dell'appalto” (Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4150).
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Per quanto detto sopra, nel settore delle indagini statistiche di durata medio-lunga e ad ampio raggio commissionate in ambito pubblico, quali quelle di specie, per evitare la cesura tra la committenza -che persegue l’obiettivo di avere un quadro completo ed omogeneo del panorama che intende monitorare- e il personale incaricato di effettuare tale monitoraggio, è necessario da parte dell’appaltatore l’utilizzo di forme contrattuali del rapporto di lavoro con i soggetti incaricati delle rilevazioni che consentano direzione e coordinamento (come affermato già nella decisione del T.a.r. del Lazio n. 10123/2022, citata dalla ricorrente in primo grado e riprodotta nella sentenza appellata, riferita ad un appalto analogo).
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