L'ENTE PUO' RIFIUTARE IL PAGAMENTO ALLA MANDATARIA SE DEVE PAGARE DEBITI CONTRIBUTIVI O FISCALI DELLE MANDANTI O IN CASO DI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
La società consortile costituita tra imprese riunite in RTI non assume la posizione di appaltatore, che resta in capo alle singole imprese; ne deriva che la Stazione Appaltante è legittimata a operare trattenute sui pagamenti dovuti alla mandataria per debiti contributivi e pignoramenti gravanti sulle mandanti. Il fallimento dell'impresa mandante determina lo scioglimento del mandato collettivo speciale, privando la mandataria del potere di riscuotere i crediti per la quota di competenza della società fallita.
"[...] la controversia può essere risolta riconoscendo, in accoglimento dell’eccezione, la legittimità del mancato pagamento delle somme in contestazione e la conseguente infondatezza dell’azione, per le ragioni seguenti:
1) in via preliminare, non può che ritenersi irrilevante la costituzione di una società consortile tra le cooperative associatesi per la partecipazione alla gara, quantunque le stesse avessero dichiarato di avvalersene per lo svolgimento del servizio: il fatto che le contraenti volessero, come pure consentito, sostituire a sé un diverso esecutore, dotato di distinta soggettività giuridica, oltre ad essere smentito dalle indagini ispettive, era inidoneo a determinare alcuna successione nel contratto dal lato delle appaltatrici e tali rimanevano sempre e soltanto le tre società riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione, in riferimento ad un affare che le stesse contraenti mostravano di considerare divisibile dal punto di vista dell’utilità ad esse derivante dall’esecuzione dell’appalto, indipendentemente dall’indivisibilità della prestazione da loro dovuta al committente;
2) in ordine ai debiti contributivi e tributari, non può che ritenersi giustificato il rifiuto di pagare il corrispettivo fino a concorrenza del relativo ammontare, del tutto incontestato, per la semplice ragione che si opponevano gli obblighi di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva, ex art. 30, comma quinto, del D.Lgs. n. 50 del 2016, e di rifiuto di pagamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni in caso di scoperta di insoluti risultanti da cartelle esattoriali, ex art. 48-bis, comma primo, del D.P.R. n. 602 del 1973, evenienze avveratesi nel caso in esame, pacificamente, con la conseguenza che il committente altro non poteva che trattenere gli importi corrispondenti agli oneri sociali e fiscali omessi, per far luogo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed all’agente della riscossione, e la mandante, invece, non può far valere, in nome e per conto delle mandatarie, un diritto proprio o diverso da quello spettante alle rappresentate, cioè nessuno, in quanto estintosi per adempimento fatto ai terzi creditori pubblici, ai quali è riservato, per intuibili motivi, un trattamento differenziato rispetto agli altri creditori delle mandanti;
3) in ordine ai debiti della società fallita, anche qui non può che ritenersi giustificato il rifiuto di pagare il corrispettivo fino a concorrenza del relativo ammontare, del tutto incontestato, per la semplice ragione che il fallimento della mandante, ex art. 78 l. fall., comporta lo scioglimento del contratto di mandato, di diritto, senza che la capogruppo possa esercitare, senza aver più potere rappresentativo, un diritto rimesso per legge al curatore fallimentare, il quale è tenuto a recuperare all’attivo il credito verso il committente per la quota di competenza della società fallita, al fine di ripartire quanto riscosso tra tutti i creditori della medesima."
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