Giurisprudenza e Prassi

CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI LAVORAZIONI - QUALIFICAZIONE IMPRESA SINGOLA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’appellante ha partecipato alla procedura di gara come impresa singola. La lettera di invito, al punto 2.4. («Requisiti di qualificazione», paragrafo «Requisiti delle imprese singole»), ha previsto che queste potessero «partecipare alla gara qualora […] in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1, alle categorie scorporabili e subappaltabili OS6 e OS7 e OS23, per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili OS6 e OS7 e OS23, non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente».

Risulta quindi dalla norma di gara che non era richiesta l’attestazione SOA nella categoria OG9.

In senso diverso non si può argomentare dando prevalenza alla disposizione della lettera di invito che descrive i «dati principali dell’appalto» (p. 1 della lettera di invito) e classifica i lavori nelle diverse categorie specializzate (fra le quali è inserita anche la cat. OG9 per un importo di € 22.089,44). Il riferimento non è pertinente, sia perché (come si è veduto) la lettera d’invito detta la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione al punto 2.4. (mentre il paragrafo introduttivo è dedicato alla generale descrizione dell’oggetto dell’appalto), sia perché espressamente si prevede che nella categoria prevalente OG1 sono comprese le lavorazioni classificate come OG9 (cfr. p. 3 lettera d’invito).

Conclusione che trova conferma, come esattamente dedotto dall’appellante, nella regola (dettata dall’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del codice dei contratti pubblici) secondo cui nel bando possono essere individuati lavori di categoria scorporabile solo «tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11».


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...