Giurisprudenza e Prassi

PUNTEGGIO TECNICO - DISCREZIONALITA' PA - RICORSO G.A. SOLO PER ERRORI EVIDENTI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Con particolare riguardo al punteggio tecnico ottenuto dalla ricorrente, preme dapprima richiamare il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla Sezione, secondo cui l’attribuzione di tale punteggio è espressione della discrezionalità da riconoscersi in materia all’Amministrazione, censurabile davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4600/2023 e TAR Umbria, sentenza n. 275 del 2021).

Nel caso di specie la commissione, all’atto dell’esame della proposta tecnica di M., ha compiutamente motivato le proprie valutazioni, attraverso non solo l’assegnazione del punteggio ma anche mediante una relazione scritta per ogni criterio valutativo, relazione compresa nella voce “Note” (cfr. il verbale del 30.5.2022, doc. 8 del resistente).

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