Giurisprudenza e Prassi

OEPV - SISTEMA TABELLARE - POTERE DISCREZIONALE LIMITATO DELLA COMMISSIONE (95)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

In linea generale, il Collegio richiama il principio fondamentale, secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla medesima. Fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono, dunque, ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazione per loro natura opinabile, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (ex multis: Cons. Stato sez. III, 4.11.2020, n. 6818, sez. V, 6.5.2019, n. 2893; sez. IV, 31.8.2018, sez. IV, n. 5129; 9.7.2018, n. 4153; sez. V, 22.3.2016, n. 1168, sez. V, 26.3.2014, n. 14268).

Ben consapevole di tale principio, la ricorrente OMISSIS assume che nel caso di specie, però, la Commissione giudicatrice, nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi, non avrebbe goduto di alcun margine di discrezionalità, in quanto il punteggio da assegnare in particolare per i sub-criteri A.1.7 e C.4 sarebbe di natura tabellare e, pertanto, dovrebbe essere attribuito in maniera automatica, sulla semplice base dell’offerta di un sistema di rendicontazione informatico e in qualche modo connesso al sistema dell’ASSB (sub-criterio A.1.7) rispettivamente sulla semplice base dell’indicazione del numero dei progetti dichiarati (sub-criterio C.4).

La tesi non coglie nel segno.

È pur vero che la Commissione giudicatrice non ha alcuna discrezionalità nell’attribuzione del punteggio previsto per detti sub-criteri. È, però, altrettanto vero che essa gode, invece, di discrezionalità tecnica nello stabilire cosa debba intendersi per “sistema di rendicontazione informatico connesso” al sistema di ASSB ai sensi del sub-criterio A.1.7, rispettivamente cosa debba intendersi per “progetti … inerenti ad attività analoghe o similari all’oggetto di gara”, che siano rilevanti in termini di conoscenza del territorio e, di conseguenza, suscettibili dell’attribuzione del punteggio previsto per il relativo sub-criterio C.4.

Una cosa, infatti, è l’applicazione dei criteri di natura tabellare in caso di avvenuta verificazione della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dal sub-criterio, tutt’altra cosa è, invece, l’accertamento da parte della Commissione se l’offerta possieda o meno detti requisiti. Solamente con riguardo alla prima decisione l’assegnazione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice è automatica e non graduabile, mentre con riguardo alla seconda decisione la Commissione è indubbiamente dotata di discrezionalità tecnica.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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