Giurisprudenza e Prassi

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI (ON/OFF) – DIVIETO DI POTERE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Come già evidenziato, con esso si deduce l’erroneità dell’attribuzione del punteggio tabellare previsto per il parametro “algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali”, in ordine al quale la commissione ha escluso che il prodotto di Abbott presenti un algoritmo di trattamento, poiché quello posseduto (NIPS) non interviene automaticamente a trattare le aritmie ma necessita dell’ausilio di un operatore.

Deve prendersi avvio dall’interpretazione della lettera di invito che, come detto, prevede testualmente il parametro tabellare “Algoritmo di prevenzione+trattamento delle tachiaritmie atriali” al quale assegnare 15 punti per l’ipotesi di presenza di entrambi gli algoritmi e 7 punti nel caso di “presenza del solo algoritmo di prevenzione o del solo trattamento delle tachiaritmie atriali”.

Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2018, n. 4849), in tema di criteri di interpretazione dei bandi di gara, deve farsi applicazione del principio “per il quale ‘l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando ‘de quo’, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che ‘la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811)’ (così Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307)”.

Facendo applicazione del sopra esposto principio alla fattispecie e ribadito che la legge di gara richiede unicamente la presenza di un algoritmo di trattamento (senza altro specificare), si deve allora chiarire il significato di “algoritmo di trattamento”.

Non vi è margine di dubbio sul significato da attribuire al termine “algoritmo”: con esso ci si richiama, semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure eseguire un calcolo e, nel caso di specie, trattare un’aritmia). Per comprendere meglio, rientrano in tale nozione, ad esempio, l’algoritmo di Euclide (ovverosia un procedimento algebrico per trovare il massimo comun divisore), così come la ricetta per la preparazione di una pietanza, ma anche il procedimento di compressione di dati senza perdita (Gif, Png, Jpeg).

Il concetto di algoritmo include quindi l’esecuzione automatica di una serie di passaggi predefiniti. Non include, di per sé, lo studio dell’ambiente circostante al fine di intraprendere azioni in autonomia. Tornando agli esempi dati, l’algoritmo di compressione dei dati senza perdita o quello di preparazione di una data pietanza è tale anche quando sia avviato da un’intelligenza umana che abbia previamente individuato l’esigenza da soddisfare.

Non deve infatti confondersi la nozione di “algoritmo” con quella di “intelligenza artificiale”, riconducibile invece allo studio di “agenti intelligenti”, vale a dire allo studio di sistemi che percepiscono ciò che li circonda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di ottenere con successo gli obiettivi prefissati. È possibile allora comprendere che esistono anche algoritmi di intelligenza artificiale, vale a dire algoritmi, tecniche computazionali, soluzioni che siano in grado di replicare il comportamento umano: sono tali, ad esempio, quelli che interagiscono con l’ambiente circostante o con le persone, che apprendono dall’esperienza (machine learning), che elaborano il linguaggio naturale oppure che riconoscono volti e movimenti.

Così definita la nozione di algoritmo, l’algoritmo di trattamento dell’aritmia non è altro che l’insieme di passaggi (di stimoli creati dal pacemaker secondo istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia.

Questo concetto non include necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo debba essere in grado di riconoscere in automatico l’esigenza (quindi di diagnosticare il tipo di aritmia) e somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale della lettera di invito non richiede che l’algoritmo di trattamento, al verificarsi dell’episodio aritmico, sia avviato dal dispositivo medesimo in automatico.

Tale caratteristica attiene a una componente ulteriore, non indicata nella legge di gara, vale a dire a un algoritmo di intelligenza artificiale nella diagnosi dell’aritmia e avvio del trattamento.



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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)