Giurisprudenza e Prassi

PUNTEGGIO NUMERICO - COSTITUISCE SUFFICIENTE MOTIVAZIONE QUANDO I CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA SONO SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATI (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va evidenziato che quando i criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica sono sufficientemente dettagliati, come nel caso di specie, è sufficiente la mera espressione numerica del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Sez. IV, 1797 del 15 marzo 2022).

In sostanza, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci, fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro e articolato da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2019, n. 4965; Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6618).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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