Legittimità del punteggio numerico e discrezionalità tecnica nella valutazione progetti
Nelle procedure di valutazione comparativa per l'erogazione di finanziamenti pubblici, il punteggio numerico è di per sé idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 laddove siano stati previamente determinati adeguati e dettagliati criteri di valutazione. La scelta dei criteri di assegnazione dei punti e la loro concreta applicazione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irrazionalità, illogicità o errore di fatto.
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