RESPONSABILITA' DELLA P.A.: VA PROVATA LA CONDOTTA DOLOSA O GRAVEMENTE COLPOSA
Osserva questo collegio che, per giurisprudenza costante, la responsabilità della Pubblica Amministrazione non può essere automaticamente dedotta dall’illegittimità del provvedimento, ma richiede la dimostrazione di una condotta dolosa o gravemente colposa.
Nel caso di specie, la condotta dell’Autorità appare ossequiosa dei principi di imparzialità e buona amministrazione, essendosi correttamente attenuta all’indirizzo giurisprudenziale all’epoca dominante che riconduceva ogni lacuna dichiarativa di circostanze attestanti i requisiti di affidabilità professionale a fattispecie di mendacio, suscettibili di determinare l’esclusione dalla gara.
Non può quindi essere trascurato che la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello della ricorrente, costituisca l’effetto di un cospicuo revirement giurisprudenziale, un mutamente di indirizzo radicalmente innovativo rispetto al precedente insegnamento, cui questo l’Autorità, dapprima, e questo Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, si erano attenuti.
Proprio tale circostanza e il doveroso apprezzamento del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale appaiono dirimenti per escludere la colpa grave ovvero il dolo a carico della condotta dell’Autorità.
In altri termini, la condotta tenuta dall’Autorità nella complessa vicenda oggetto del presente giudizio non risulta negligente o imperita. È noto, infatti, che la sussistenza dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 2043 c.c. è condizione necessaria per il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo (T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 24 aprile 2025, n. 8018).
A ciò deve poi aggiungersi che la società ricorrente, limitandosi ad allegare argomentazioni apodittiche e prive di efficaci riscontri, non ha fornito prove concrete e plausibili del pregiudizio lamentato.
La giurisprudenza richiede, del resto, specie per il risarcimento del danno da perdita di chance, la dimostrazione concreta di una probabilità seria e concreta di conseguire il bene della vita, che nel caso in esame non è stata raggiunta.
La connotazione probabilistica di tale danno impone un livello di prova elevato, che non può essere soddisfatto da mere ipotesi o aspettative. omissis non ha però dimostrato alcuna probabilità di aggiudicazione, limitandosi a formulare ipotesi generiche e prive di riscontro, senza neppure evidenziare la sussistenza del nesso eziologico sussistente tra il danno lamentato ed il comportamento della stazione appaltante.
Nemmeno risulta seriamente dimostrato, infine, alcun pregiudizio derivante dal mancato arricchimento del curriculum o dell’immagine professionale, che richiederebbe, oltre alla seria allegazione, una prova puntuale e specifica, qui del tutto assente.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria formulata da omissis in quanto infondata nell’ an e nel quantum.
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