Giurisprudenza e Prassi

PROVA DI RESISTENZA - CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI IN GARA - SUFFICIENTE

TAR VENETO VE SENTENZA 2024

Il Collegio osserva che il ricorso è stato preceduto dalla presentazione di un’istanza di autotutela con cui la ricorrente ha chiesto alla Amministrazione la rimodulazione della graduatoria finale sul presupposto che tanto l’offerta di omissis (prima classificata) quanto quella di omissis (seconda classificata) dovessero essere escluse dalla gara per non aver dimostrato “la rispondenza del prodotto offerto a tutte le norme tecniche richieste dalla documentazione di gara”, essendosi limitate a dichiararne/indicarne, in scheda tecnica la conformità.

Omissis ha evaso l’istanza con provvedimento inviato alla ricorrente a mezzo PEC il 25 gennaio 2024, ma tale provvedimento non è stato impugnato, sebbene si configure come una conferma, e non come un atto meramente confermativo, come si evince chiaramente dal contenuto del medesimo dove viene esplicitato che “i test report non sono necessari per la verifica dei requisiti minimi del prodotto”, così ampliando la motivazione della decisione inizialmente assunta dalla stazione appaltante.

Dunque la mancata impugnazione del provvedimento con cui è stata respinta la predetta istanza di autotutela determina, inevitabilmente, l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha interesse alla decisione sul provvedimento "confermato" in quanto l’assetto di interessi resterebbe comunque regolato dal provvedimento di conferma, parimenti lesivo, ma ormai immodificabile.

Fermo restando quanto precede, il ricorso risulta comunque inammissibile, sempre per carenza di interesse ad agire, perché non è stata fornita la c.d. “prova di resistenza”.

In particolare la ricorrente, terza classificata in graduatoria, muove avverso le offerte presentate dalle controinteressate I. e B. la medesima censura, ossia l’omesso deposito in sede di gara dei test con riferimento “ EN 455-1-2-3-4 nonché ASTM 1671 oppure ISO 16604”, in quanto la certificazione CE non sarebbe sufficiente a dimostrare la conformità del prodotto alle norme richieste dal capitolato tecnico.

Tuttavia, quanto asserito dalla ricorrente non trova conferma nella documentazione versata agli atti di gara, dalla quale si evince che omissis ha prodotto in sede di gara, oltre alle dichiarazioni di conformità, anche i test relativi al prodotto offerto.

Dunque tale circostanza elide l’interesse all’accoglimento del ricorso conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2023, n. 1986).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
SCHEDA TECNICA: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta garanzia;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...