Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA: REQUISITI E PROFILI DI LEGITTIMITA'

TAR VENETO SENTENZA 2024

Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);

- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);

- l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);

- l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Nel caso di specie, la P.A. ha disposto la proroga tecnica di una convenzione attuativa già scaduta e non rinnovata: lo ha fatto, per giunta, senza fissare un preciso orizzonte temporale, non avendo ancora avviato la nuova procedura di gara.

Una legittima proroga tecnica sarebbe potuta intervenire solo antecedentemente alla scadenza del contratto di appalto (convenzione attuativa) e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica, da programmarsi, comunque, con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituente circostanza imprevedibile ed eccezionale.

Per le suesposte ragioni il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento della nota prefettizia dd 8.11.2023.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
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