Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - CARATTERE ECCEZIONALE E TEMPORANEO - AMMISSIBILE CONTRATTO PONTE (30.1 - 63)

ANAC DELIBERA 2023

La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre, con particolare riferimento all'ambito sanitario in cui vi è l'obbligo di approvvigionamento relativamente a talune categorie merceologiche presso le centrali regionali di riferimento o presso Consip, nel caso di assenza di iniziative attive presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso Consip, la proroga non è l'unico strumento a disposizione dell'Ente del SSN; quest'ultimo, invero, può ben ricorrere alla stipula di un contratto ponte ex art. 63, comma 2, lett. c), o ex art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016.

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SOGGETTO AGGREGATORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del Codice: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;