ILLEGITTIMA LA PROROGA UNILATERALE DEL CONTRATTO SENZA IL CONSENSO DELL'OPERATORE ECONOMICO
È illegittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante impone unilateralmente all'operatore economico la prosecuzione di un servizio scaduto a condizioni economiche originarie, qualora tale estensione non sia concordata e superi il limite temporale del periodo ponte necessario allo svolgimento di una singola gara. Il danno patrimoniale subito dall'operatore per aver svolto il servizio a corrispettivi non congrui dopo il fallimento delle prime procedure di gara deve essere risarcito, non potendosi invocare clausole di supplenza contrattuale oltre i limiti della buona fede oggettiva.
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