Giurisprudenza e Prassi

VARIANTE NON CONSENTITA - PROPOSTA MIGLIORATIVA NON AMMESSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, contenendo un progetto in variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dall’amministrazione, ovvero da impedirne la fattibilità tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749).

Nel caso di specie si tratta della soluzione migliorativa di un’offerta tecnica avente ad oggetto, non un’opera pubblica, ma diversi interventi di messa in sicurezza del territorio urbano, sulla base di un progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, e presentata al fine di ottenere un incremento di punteggio relativamente ad uno dei criteri di valutazione dell’offerta.

Non è stato nemmeno prefigurato dalle ricorrenti, e comunque è oggettivamente smentito dalla tipologia e dal numero dei lavori oggetto di appalto, che la mancata esecuzione della (sola) proposta migliorativa sub iudice impedisca la realizzazione dei lavori progettati dalla stazione appaltante o ne comporti modificazioni sostanziali, tanto da stravolgere il progetto esecutivo nella sua interezza od in parti cospicue od essenziali.

Allora, la conseguenza dell’inammissibilità della proposta migliorativa (perché integrante una variante non consentita) non può che essere la preclusione, in capo alla commissione di gara, di prenderla in considerazione ai fini del detto incremento di punteggio. In sintesi, la valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata deve procedere come se la proposta migliorativa non ammessa non fosse stata affatto presentata in sede di gara.

Non potendo farsi luogo all’esclusione della controinteressata dalla gara, una volta accertata l’erronea ammissione e valutazione da parte della commissione di gara di una variante non consentita, limitata ad una delle diverse proposte migliorative dei diversi interventi oggetto di appalto, l’effetto della decisione di annullamento è quello di riedizione del potere di valutazione dell’offerta tecnica da parte dell’amministrazione resistente, così come disposto dalla sentenza appellata.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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