Giurisprudenza e Prassi

PROPOSTA SOPRAVVENUTA DI PROJECT FINANCING -AMMESSA (183.15)

TAR FRIULI SENTENZA 2020

Ritenuto, invero, che la pur ampia discrezionalità amministrativa che connota la fase preliminare di individuazione del promotore [tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; III, 30 luglio 2013, n. 4026; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418), essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (Cons. Stato, V, 31 agosto 2015, n. 4035)] non può sicuramente estendersi sino a negare a priori qualsivoglia valutazione a una proposta formulata nel rispetto dei dettami di legge e soprattutto in un momento in cui nessuna proposta è stata ancora valutata di pubblico interesse e il servizio di illuminazione pubblica continua a essere garantito in forza di reiterate proroghe tecniche dell’affidamento venuto a naturale scadenza in data 30 giugno 2019;

Ritenuto che il diniego opposto confligge, anzi, anche con lo scopo finale dell’intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, che è l’aggiudicazione della concessione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, V, 14 aprile 2015, n. 1872; VI, 5 marzo 2013, n. 1315) sulla scorta del progetto che meglio soddisfa le esigenze di pubblico interesse dell’Amministrazione;

Ritenute, inoltre, mere petizioni di principio le ragioni di buon andamento, di speditezza, di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa del pari addotte dal Comune a sostegno del diniego gravato e in questa ribadite dalla difesa dell’ente civico a supporto dell’invocata reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione, atteso che, mutuando le parole di quest’ultima, l’Amministrazione ha avuto a disposizione 20 anni di tempo per “provare a fare”, da quando, il 9 luglio 1999, ha affidato il servizio di illuminazione pubblica con prevista scadenza il 30 giugno 2019, senza, pur tuttavia, fare nulla, visto che non consta che si sia attivata in alcun modo per garantire l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica in continuità rispetto alla sua prevista naturale scadenza e/o, in ogni caso, prima del ricevimento, in data 15 maggio 2019, della proposta di project financing di Hera Luce s.r.l., proposta che, come evidenziato da tale società nella propria memoria di costituzione non risulta comunque, allo stato, ancora definitivamente esitata;

Ritenuto, dunque, calzante e assolutamente condivisibile il precedente del Consiglio di Stato invocato dalla difesa della ricorrente laddove osserva che:

“. … in linea generale il confronto tra più proposte di contratto, offerte contrattuali o progetti è il metodo principale cui la pubblica amministrazione soggiace nell’individuare la controparte privata. Solo così sono assicurati i valori cardine dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), e quelli espressamente sanciti dal codice dei contratti pubblici per questo settore di attività delle amministrazioni pubbliche: «economicità, efficacia, tempestività e correttezza» ed ancora di «libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità» (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016). Il successivo capoverso della disposizione ora richiamata del codice dei contratti pubblici pone inoltre a carico delle stazioni appaltanti il divieto di «limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi» (comma 2 dell’art. 30).

I principi e le regole ora richiamati sono da ritenersi compatibili con la fase di selezione del promotore privato di una concessione in finanza di progetto”;

“Ciò che… non è in discussione è che una verifica quanto meno preliminare va svolta nei confronti di tutte le proposte presentate, nell’interesse non solo dell’operatore economico privato, ma anche della stessa amministrazione (come da ultimo ribadito da Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3872, …, secondo cui «Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, l’individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla comparazione di esse»; § 6.10).

E’ dunque irragionevole, oltre che contrastante con i precetti costituzionali e di legge primaria sopra richiamate il rifiuto preventivo di verificare se tutte le proposte presentate siano rispondenti all’interesse pubblico primario sotteso alla concessione da affidare”;

“ … ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’aggravio procedimentale può legittimamente essere giustificato da «motivate esigenze», ravvisabili… nella presentazione di una proposta alternativa, a quella già presentata…”;

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
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