Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING - FASE PRELIMINARE DI INDIVIDUAZONE DEL PROMOTORE - AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (183)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Nella procedura di project financing, quindi, la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da un’amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore e che lo scopo finale dell'intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, è l'aggiudicazione della concessione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto, il primo segmento procedimentale del project financing si connota non già in termini di concorsualità (id est, di gara comparativa finalizzata alla individuazione di un vincitore); in questa fase, ciò che rileva è esclusivamente l'interesse della Amministrazione ad includere le opere e i servizi proposti dal privato negli strumenti di programmazione, all'uopo nominando "promotore" il soggetto imprenditoriale il cui progetto sia risultato maggiormente aderente ai desiderata e agli interessi dell'ente.

Nel caso di specie, appare evidente, oltreché non revocato in dubbio da nessuna delle parti in causa, che gli atti impugnati concernono la fase pre-procedimentale di un progetto di finanza ad iniziativa privata, ossia una fase connotata da elevata discrezionalità non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine

Stando così le cose, il Collegio ritiene di poter condividere il principio giurisprudenziale secondo cui “Nelle procedure di project financing occorre tenere distinte la fase preliminare dell'individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione atteso che, mentre quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore” (così T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, n. 3179/2022).

Ed ancora, “La fase prodromica del project financing è caratterizzata dalla valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione; con essa non si è ancora entrati nella fase della procedura pubblica di selezione finalizzata a consentire alle imprese interessate il conseguimento del sostanziale bene della vita, costituito dalla aggiudicazione di una pubblica commessa, fase quest'ultima caratterizzata dalla imprescindibile logica partecipativa. Ne consegue che, nello specifico contesto del project financing (non a caso disciplinato dalla normativa speciale di cui si è detto), l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente l'attivazione del soccorso procedimentale e legittima la determinazione (negativa) dell'amministrazione che non la ritenga, come nel caso, meritevole di accoglimento alla luce degli interessi pubblici che essa intende perseguire” (in questi termini, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, n. 933/2022).

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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
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