Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA PER SOPRAVVENUTA INSOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici e finanza di progetto, costituisce legittimo esercizio del potere di revoca ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 la decisione dell'amministrazione basata sulla sopravvenuta insostenibilità finanziaria del canone di disponibilità a carico dell'ente, aggravata da fattori macroeconomici quali inflazione e rialzo dei tassi. Tale valutazione, attinente alla convenienza economica e alla sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF), costituisce espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo profili di manifesta illogicità.

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