Interdizione pubblici uffici e computo esperienza nelle progressioni verticali pubbliche
Ai fini delle procedure comparative per le progressioni verticali dei dipendenti pubblici, il criterio dell'esperienza maturata richiede l'effettivo esercizio delle funzioni lavorative, con la conseguenza che il periodo di interdizione dai pubblici uffici, comportando la sospensione della prestazione, non è computabile. La media delle valutazioni deve basarsi su tre annualità effettive, imponendo all'Amministrazione di recuperare cronologicamente le ultime valutazioni disponibili qualora il dipendente sia stato assente per parte del triennio antecedente la selezione.
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