Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO INCOMPLETO: PA CONDANNATA A PAGARE LE SOMME ISCRITTE NELLE RISERVE E LE SPESE DELLA CTU (26)

TRIBUNALE DI CHIETI SENTENZA 2025

L’amministrazione committente ha l’obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibili all’appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. Civ. n. 8779/2012; n. 28799/2018 e n. 9985/2003).

Il CTU ha specificato che nel corso dei lavori oggetto del contratto di appalto, previa autorizzazione della parte convenuta, l’ufficio di direzione lavori ha redatto tre perizie di variante al progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto in esame. Le varianti apportate di per sè sono risultate significative circa la responsabilità del Comune nell’aver posto a gara un progetto non prontamente esecutivo.

A tal proposito, è stato osservato che l’art.106 – c.1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016 dispone che “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;”.

Il C.T.U. ha ritenuto che le circostanze che hanno reso necessario la redazione delle varianti in corso d’opera, possono essere ricondotte solo in parte a circostanze impreviste e imprevedibili secondo quanto previsto dall‘art 106 – c.1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016.

Dalla ricostruzione tecnica effettuata dall’ausiliario del Giudice si delinea la responsabilità del Comune per non aver posto alla base di gara un progetto completamente esecutivo. Carenze di progettazione a cui l’Ente ha posto rimedio attraverso la redazione ed approvazione delle varianti.

La Suprema Corte statuisce che: “...grava sulla committenza l’onere di fornire all’appaltatore una progettazione completa ed eseguibile, senza che detto onere possa in qualsiasi modo essere trasferito in capo a quest’ultimo” e ancora“… Per quanto concerne l’ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante ……detta emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto prima della indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera come progettata” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18239; così Cass Civ., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13643 o anche Cass. Civ. 11 aprile 2002 n. 5135).

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