CARENZA DEL PROGETTO DI ASSORBIMENTO NELL'OFFERTA DELL'OPERATORE: LEGITTIMA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
Il thema decidendum del giudizio attiene alla contestata legittimità dell’esclusione della ricorrente, disposta dalla stazione appaltante, in dichiarata applicazione della clausola espulsiva recata dall’art.16 del Disciplinare di gara, per non avere allegato all’offerta tecnica il progetto di riassorbimento del personale, ovvero il documento “atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale per la stabilità occupazionale”. Il suddetto articolo della lex specialis stabiliva espressamente, al riguardo, che “Il mancato inserimento del progetto e dell’impegno costituisce mancata accettazione delle clausole sociale e quindi manifestazione di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara”.
... Da quanto precede è evidente che l’avere accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis sulla stabilità occupazionale non può essere reputato equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, in quanto tale situazione non dice alcunchè sulle modalità con cui, in concreto, l’operatore economico concorrente intende assorbire il personale uscente, se risultasse aggiudicatario, e, per l’effetto, non consente alla stazione appaltante la verifica di legittimità/congruità dell’offerta (anche allo scopo di apprezzare la correttezza del costo della manodopera indicato nell’offerta economica, che risente della modalità con cui si attua il riassorbimento, nonchè la capacità realizzativa del progetto tecnico e la corretta applicazione della clausola sociale).
... L’esclusione della ricorrente costituisce, quindi, puntuale applicazione della clausola fissata nel disciplinare, che richiedeva, a pena di esclusione, l’allegazione, nell’offerta tecnica, del progetto di riassorbimento. La causa di esclusione prevista dal disciplinare era pertanto legittima, in quanto tesa a realizzare, come detto, un interesse pienamente meritevole di tutela per la stazione appaltante, ossia la garanzia che la formale accettazione della clausola sociale (ivi inclusa la stabilità del personale, che come detto ha carattere tendenziale nel panorama normativo e giurisprudenziale) non nasconda la frustrazione sostanziale dell’obbligo, anche per i conseguenti riflessi in ordine alla congruità dei costi di manodopera ed alla corretta realizzabilità del progetto tecnico (cfr., sulla legittimità della clausola escludente in tema di mancata allegazione del progetto di riassorbimento, nel contesto del D.Lgs.n.36/2023, v.Tar Napoli, 31.10.2024, n.5830).
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