INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO DI ATTI SU SUPPORTO ESTERNO SENZA GARANZIE DI SICUREZZA INFORMATICA
Deve essere respinta la domanda di deposito del ricorso in appello mediante supporto informatico esterno (CD) qualora l'istante non dimostri la sussistenza di ragioni eccezionali che impediscano l'ordinario deposito telematico e non fornisca adeguate garanzie circa la sicurezza informatica del supporto medesimo. Ai fini dell'accoglimento della domanda di sospensione cautelare della sentenza, l'appellante ha l'onere di provare il danno grave e irreparabile, la cui configurabilità è esclusa laddove la stessa parte richieda rinvii decisori non giustificati da urgenza indifferibile.
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