Giurisprudenza e Prassi

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL CONTENZIOSO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2022

Il Collegio accerta che l’accantonamento de quo (del fondo crediti di dubbia esigibilità) non è fondato sull’analisi dei giudizi pendenti e del rischio di soccombenza; l’ente è, pertanto, invitato: - a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l’istituzione del “registro del contenzioso”, nell’ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell’ente; - ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all’importo complessivo del rischio da contenzioso. L’organo di revisione è sollecitato a prestare particolare attenzione sul punto in sede di relazione al rendiconto 2021.

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RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;