Giurisprudenza e Prassi

ECCESSIVA DURATA DELLA PROCEDURA DI GARA – NON INFICIA L'ESCLUSIONE PER SUCCESSIVA CONOSCENZA DI UN FATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In linea di principio, è noto che – salve le ipotesi in cui la legge prevede diversamente - il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi non ha natura perentoria. Il mancato rispetto può dare luogo unicamente alle conseguenze previste dalla legge per contrastare l’inerzia dell’amministrazione (articoli 2 e 2-bis della legge n. 241 del 1990 e articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo) ma non incide sulla validità del provvedimento finale (di esclusione del concorrente) adottato dall’amministrazione procedente. Nel caso di specie, inoltre, la lamentata lungaggine della procedura di gara (e in particolare della fase relativa al controllo dei requisiti generali nei confronti dell’offerta individuata come potenziale aggiudicataria) non è ingiustificata, né quindi si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza invocati dagli appellanti, posto che – come si evince agevolmente dalla documentazione agli atti – il protrarsi dei tempi per la conclusione della procedura di gara si spiega con il numero delle offerte presentate e, soprattutto, con la complessità delle verifiche effettuate . Complessità relative alla selezione dei fatti acquisiti al procedimento e oggetto di valutazione, all’inquadramento giuridico di questi sotto il profilo della gravità e alla incidenza sull’affidabilità professionale degli operatori economici coinvolti.

In ogni caso, instaurare una relazione di tipo causale tra il dilatarsi dei tempi del subprocedimento di verifica dei requisiti dichiarati in gara e l’avvenuta conoscenza dei fatti (tale per cui se il procedimento si fosse concluso in un minor tempo quei fatti non sarebbero stati acquisiti e valutati ai fini dell’esclusione) è certamente errato per almeno due ordini di ragioni: per l’esistenza del principio di continuità nel possesso dei requisiti anche dopo l’aggiudicazione e nella fase di esecuzione del contratto (si veda Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 2011 e più di recente Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8021) e per la possibilità dell’amministrazione aggiudicatrice di esercitare i poteri di autotutela e di riesame della decisione di aggiudicare il contratto (art. 11, comma 9, del codice del 2006; art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016). Per cui, anche se il procedimento fosse stato concluso tempestivamente, ciò non avrebbe impedito successivi interventi in autotutela da parte della stazione appaltante.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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