Giurisprudenza e Prassi

INADEMPIENZA DELLA PA -PROTARSI DELLA PROCEDURA DI GARA - CONDANNATO COMPORTAMENTO DELLA PA

TAR MOLISE SENTENZA 2021

La ricorrente ha infatti documentato di aver preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione degli immobili dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Tale procedura è stata indetta, con determina n. 2021/2017, dal Direttore pro tempore del Servizio C.U.C. della Regione Molise, che ne ha curato il regolare svolgimento (anche attraverso la Commissione di gara) fino alla determinazione dirigenziale n. 3361/2019, con la quale sono state disposte le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti.

Dopodiché, una volta rimessi gli atti alla Commissione, il procedimento è entrato in una condizione di stallo per la mancata sostituzione dei membri dimissionari del Seggio, rispetto ai quali non s’è dato corso ad avvicendamenti di sorta, pur risalendo l’indizione della gara a ormai più di 4 anni orsono.

Queste circostanze essenziali, in disparte quanto si dirà con riferimento alle “giustificazioni” offerte dalla C.U.C., già appalesano una chiara violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, secondo il quale: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Si aggiunga che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 sussiste l’obbligo, per la Stazione Appaltante, di informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente “delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione”.

Il Legislatore ha così esplicitato un ampio ventaglio di decisioni che la Stazione appaltante potrebbe prendere nell’esercizio della propria discrezionalità: ma tra queste non figura né l’inerzia, né tantomeno l’arresto sine die dell’iter procedimentale, entrambi lesivi dell’interesse dei partecipanti ad avere conoscenza della definizione del procedimento di gara (sia esso approdato all’esito naturale della sua aggiudicazione, ovvero a una decisione di segno diametralmente opposto).

Sotto quest’aspetto non può nemmeno passare sotto traccia il rilievo che l’obbligo di concludere il procedimento mediante una decisione espressa risulta strumentale anche all’eventuale proposizione del rimedio giurisdizionale (artt. 120 e ss. del cod.proc.amm). Soccorrono quindi, da quest’ulteriore angolo prospettico, anche evidenti ragioni di effettività del diritto alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive, le quali non possono trovare compromissioni e/o limitazioni di sorta (artt. 24 Cost. e 1 cod.proc.amm).

A riprova della sussistenza dell’obbligo giuridico a provvedere azionato nel presente giudizio vale anche la legislazione lato sensu emergenziale da ultimo promulgata, la quale ha previsto che nelle procedure di gara ancora in itinere, disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti provvedano all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020 (art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, conv nella L. n. 120/2020).

Sulla scorta di queste coordinate ermeneutiche può quindi senz’altro accertarsi la sussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento di gara oggetto del presente giudizio con un provvedimento espresso.

È stato, infatti, chiarito che “Nel tempo la giurisprudenza, al fine di rendere sempre più efficace e quindi effettiva la tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, ha precisato che tal rimedio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra procedimentali o soprassessori, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto (cfr. Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 273). In particolare è stato precisato che in ragione della sua natura meramente interlocutoria e della sua inidoneità a manifestare la volontà dell’Amministrazione, l’atto soprassessorio non è autonomamente impugnabile e non rende inammissibile l’azione avverso il silenzio (Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742)” (così in C.d.S., IV sez., sentenza n. 2265/2019; in termini anche C.d.S., sez. III, n, 4561/2019).



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ACCORDO QUADRO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. iii) del Codice: l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in...
CANDIDATO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. bb) del Codice: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa p...
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