Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOPRASOGLIA - AMMESSA NEI CASI ESPRESSAMENTE STABILITI (63)

ANAC DELIBERA 2023

Nel merito della procedura negoziata concretamente seguita per l'affidamento della procedura, si deve rilevare che l'art. 63 del d. lgs. 50/2016 prevede che tale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia utilizzabile a fronte del ricorrere di precise circostanze.

Che sommariamente si posso indicare rinvenibili nei seguenti casi: procedure aperte o ristrette andate deserte, i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice economico, in particolari casi di forniture, negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e per l'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, a determinate condizioni.

In particolare, nel caso di specie, tali motivazioni non sono solo formalmente assenti, ma non appaiono in concreto ricorrere.

Fermo quanto sopra, circa il ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d. lgs. 50/2016, non appare convincere neanche quanto rappresentato dall'Ente in relazione al fatto che la procedura seguita sia, comunque, assimilabile ad una procedura aperta considerato il precedente espletamento da parte dell'Amministrazione della manifestazione di interessi pubblicata tramite la piattaforma Sardegna CAT. A tal proposito basti osservare come tale procedura sia stata assoggettata a sole forme di pubblicata a livello locale e regionale, risultando, quindi, non in linea con le previsioni di cui all'art. 72 del Codice dei contratti a cui sono invece sottoposte le procedure aperte.

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