Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - ILLEGITTIMA SE DIFETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI NORMATIVI (63.2.b)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2021

L’impugnata deliberazione di G.c. n. 228 del 17.11.2016 muove dal presupposto secondo cui il software di gestione del protocollo documentale in uso sarebbe “non integrato nel sistema informativo e della conservazione digitale”.

La successiva (e parimenti impugnata) determinazione n. 329 del 24.11.2016 giustifica l’affidamento a Parsec 3.26 s.r.l., in quanto ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 50/2016, è consentito non ricorrere alla pubblicazione del bando allorché, ai sensi del comma 2, lett. b), n. 2, “la concorrenza è assente per motivi tecnici”, nonché, ai sensi del comma 2, lett. b), n. 3 “per la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”.

Senonché, non vi è un elemento concreto che autorizzi a ritenere sussistenti i presupposti per l’affidamento senza gara del servizi in esame. Invero, sicuramente assente è il presupposto di cui all’art. 63 co. 2 lett. b) n. 2 d. lgs. n. 50/16 (assenza di concorrenza), atteso che, nel caso di specie, la concorrenza vi era, come pacificamente attestato dalla gestione del servizio da parte della ricorrente, e dall’affidamento alla controinteressata. Dunque, vi erano almeno due operatori economici in grado di svolgere il servizio in esame, la qual cosa implica la sussistenza di una concorrenza.

Alla stessa stregua, non si comprende da quali elementi l’Amministrazione abbia desunto che ricorresse l’ipotesi di cui al successivo n. 3 (tutela di diritti esclusivi), non avendoli essa in alcun modo esplicitati, ma soltanto enunciati. Anzi, nella fattispecie in esame vi è un elemento che depone in senso contrario a tale ipotesi, rappresentato dalla cennata nota 19.10.2016, con cui la ricorrente ha sottolineato che: “il sistema è predisposto all’integrazione con altri sistemi informatici presenti all’interno del Comune, attraverso l’utilizzo di web service o ad altri strumenti di connessione”.

In sostanza, le affermazioni del Comune sono rimaste sul piano della mera enunciazione, non essendo accompagnate da alcun elemento idoneo ad attestarne, nel concreto, la positiva sussistenza.

Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto assunti in difetto dei relativi presupposti normativi (i.e: le richiamate previsioni di cui all’art. 63 co. 2 lett. b) nn. 2 e 3 CAP).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati

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